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Le sei leggi "regala-soldi-alle-banche" PDF Stampa E-mail
Scritto da corsaro lariano   
Mercoledì 07 Dicembre 2011 13:10

di: Alfonso Luigi Marra, tratto da: www.fermiamolebanche.it

 

 

 

Sono 6 le leggi, 4 delle quali recentissime, con le quali sono stati regalati alle banche centinaia di

miliardi di euro annuali. E poiché (non so se stupisce) nessun partito si è opposto, non resta che il

referendum.

-La più recente è il DL n. 70\13.7.2011 ('decreto sviluppo'), art. 8, secondo cui l'usura, che prima

scattava quando il tasso medio veniva superato del 50%, scatta ora quando viene superato di 8

punti, o  anche del 25% + 4 punti. Due criteri il secondo dei quali è in realtà 'fumogeno' (serve a

confondere), perché è  un po' più vantaggioso per i cittadini solo  con tassi  molto alti, tipo 20%,

come quelli dei crediti al consumo. Ma per fare invece l'esempio che interessa il maggior numero di

italiani, nei mutui a tasso variabile, ora in media del 2,79%, prima, per verificarsi l'usura, la banca

doveva praticare il 4,18%, mentre ora il 10,79%. Anche se, secondo la Banca d'Italia (un'illecita

azienda privata di proprietà di quelle stesse banche che finge di controllare), andrebbe applicato il

criterio del 25% + 4 punti, per cui l'usura sui mutui inizierebbe 'solo' dal 7.48%, contro il 4,18% di

prima. Una posizione questa anch'essa rivolta a confondere, nel senso che Banca d'Italia ha per i

momento  indicato  il criterio  del 25% + 4 punti sapendo però che,  di  fatto, in sede penale, ove

occorra, le banche hanno sempre la possibilità di difendersi  invocando  il criterio del +8%. Un

innalzamento che, ora che la barriera del 'tasso soglia' è stata comunque elevata,  innescherà  un

aumento strisciante del costo del denaro, e che serve inoltre alle banche per evitare le condanne per

usura, da ultimo sempre più frequenti.

-La seconda è la L. n. 10, art. 2, comma 61, del 26.2.11, con cui, in contrasto frontale con decenni di

giurisprudenza anche delle Sezioni Unite della  Cassazione, si è stabilito che la prescrizione

decennale nelle cause contro le banche, che decorreva dalla chiusura del conto corrente, ora

decorra dall'annotazione dell'operazione. Significa che, ad esempio, in relazione a un conto durato

venti anni e chiuso nove anni fa potevi recuperare tutto, mentre ora puoi recuperare solo un anno,

ovvero solo le somme di cui la banca si è indebitamente appropriata tra oggi e dieci anni fa.

-La terza è il D. Lgs n. 11 del 27.1.2010 con il quale – ora che si stavano vincendo le cause sulla

'valuta zero', cioè sull'accredito immediato dei versamenti  – è stato stabilito l'accredito al terzo

giorno. Una guerra iniziata invero proprio da me nel 1980 (ottenendo il primo risultato positivo nel

2004) in base al semplice argomento che se Tizio dà a Caio un assegno di 1.000 euro il primo

gennaio, e Caio lo versa subito sul suo conto, i 1.000 euro vengono stornati a Tizio il primo gennaio

e accreditati a Caio dopo alcuni (o molti) giorni, sicché, nell'intervallo, gli interessi vanno alla banca,

che non è mai stata proprietaria dei soldi.

-La quarta è il D Lgs 4.8.99, n. 342, art. 25, con cui si è stabilito che l'anatocismo (addebito

trimestrale anziché annuale degli interessi) è legittimo purché venga praticato anche all'attivo,

'dimenticando' però l'enorme differenza tra tassi attivi e passivi. Una 'amnesia' che ha colpito anche

la Corte Costituzionale vanificando la sentenza in cui si dilunga a illustrare la legittimità del

'pareggiamento' senza però aggiungere (lo ha dato per  scontato?) che sarebbe occorso anche il

'pareggiamento' quantitativo dei tassi. Una 'amnesia' che, dal 22.4.2000, data di entrata in vigore di

questo regime, al 31.12.2010, con un tasso attivo medio dell'0,87% e un tasso passivo medio del

13,32 (10,08% + lo 0,81% trimestrale = 3,24% annuo di commissione di massimo scoperto), ha

causato – per ogni 100.000 euro – in dieci anni, un guadagno per i correntisti di 427 euro, ma un

guadano per le banche di 203.576 euro.

-La quinta è il decreto legislativo 385 del 1993, art. 50, con il quale si è stabilito che è sufficiente

una dichiarazione del direttore della banca (quindi 'di parte') per far diventare «certa, liquida ed

esigibile» la somma scritta in fondo a un qualsiasi estratto conto bancario. Con la conseguenza, ove

si rompano i rapporti, che la banca, anziché dover iniziare un giudizio civile con citazione, cosa che

ti consentirebbe di difenderti adeguatamente, può depositare un ricorso per decreto ingiuntivo:

decreti ingiuntivi che spesso i giudici (sempre larghi di manica con le banche per motivi meglio noti

a loro) rilasciano in forma esecutiva, sicché la banca può subito pignorarti quello che hai. Una

norma assurda (solo le banche possono 'autocertificare' i propri crediti), oggi divenuta grottesca

perché quasi tutte le voci dell'estratto conto sono ormai oggetto di censura giurisprudenziale, per

cui si sa a priori che il saldo, all'esito dei giudizi, risulterà errato.

-La sesta è l'art.  2 bis, comma  1,  legge  n. 2 del  28.1. 2009, con il quale il nostro incredibile

'legislatore', siccome la commissione di massimo scoperto, che in passato vigeva praticamente per

prassi, è stata oggetto di clamoroso e generalizzato superamento giurisprudenziale, anziché

prenderne atto e vietarla, l'ha ri-introdotta per legge, per di più raddoppiandola quasi.

Alfonso Luigi Marra

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Dicembre 2011 13:12